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Atti notarili per la costituzione di una società

Esistono varie tipologie di società per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio.

Nel 2000 è stato abolito il controllo del Tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo, ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Esistono varie tipologie di società per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società ma anche dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta. 

Il contratto

Le persone che intendono costituire una società devono concludere dal notaio, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, un contratto di società (anche detto atto costitutivo) attraverso il quale  due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata. 

L’atto notarile contiene dati certi e attendibili grazie al controllo di legalità preventivo effettuato dal notaio e, una volta iscritto nel Registro delle Imprese, produce i suoi effetti nei confronti di tutti (tecnicamente definiti terzi). A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria, è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per tutti gli atti societari, non solo l’atto costitutivo, predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Il notaio, inoltre, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dei patti sociali contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale (come, per esempio, la successione).

Chi può essere socio

Può costituire ed essere socio di società chiunque sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario se in possesso di regolare permesso di soggiorno e per il quale è verificata la condizione di reciprocità. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti. La condizione di reciprocità, tuttavia, non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).

Possono partecipare a società anche i minori, gli inabilitati e gli interdetti (che sono incapaci di agire) attraverso una serie di autorizzazioni specifiche. E’ il caso in cui un minore riceva in eredità una quota societaria oppure la partecipazione ad una società di una persona alla quale sia stato nominato un amministratore di sostegno, trattandosi di situazioni molto particolari è necessaria una consulenza approfondita del notaio prima di prendere decisioni a riguardo. 

I conferimenti: patrimonio sociale e capitale sociale

I conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società. 

In generale, può costituire oggetto di conferimento da parte dei soci qualsiasi bene che abbia un valore economico: denaro, beni in natura, beni mobili, beni immobili, beni materiali o immateriali (come i marchi, ad esempio) ma anche crediti, rami di aziende o aziende intere, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia manuale sia intellettuale.

I beni possono essere trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in godimento (affitto, locazione). 

I conferimenti costituiscono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. La differenza tra attività e passività viene definita “patrimonio netto”. Il patrimonio della società svolge una funzione di garanzia generale per i creditori: quando la società risulta inadempiente, i creditori possono agire in giudizio per il soddisfacimento sul suo patrimonio.

Il capitale sociale esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società. Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano valore monetario pari a 100.

ll capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo (il patrimonio sociale, invece varia continuamente).

Le tasse da pagare sui conferimenti

La tassazione dei conferimenti in natura delle società è la stessa sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale. 

Sono tenuti a versare le imposte indirette:

  • le società di qualunque tipo; 
  • gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi; 
  • le associazioni;
  • le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Le imposte più rilevanti, imposta di registro, ipotecaria e catastale, incidono in modo diverso a seconda del bene oggetto di conferimento. La consulenza del notaio può risultare molto utile per approfondire e chiarire questi aspetti fiscali delle imprese.

Di seguito una breve schematizzazione dei casi più comuni:

Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze, terreno non agricolo e relative pertinenze, conferito da privato

  • Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000) 
  • Imposta ipotecaria: € 50
  • Imposta catastale: € 50.

Terreni agricoli e relative pertinenze conferiti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale

  • Imposta di registro: 12% (con il minimo di € 1.000)
  •  Imposta catastale: € 50 
  • Imposta ipotecaria: € 50.

Fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA 

  • IVA esente 
  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200) 
  • Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).

Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, conferito da impresa non costruttrice, con opzione per l'applicazione dell'IVA 

  • IVA: 22% CON REVERSE CHARGE 
  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: 3% (con il minimo di € 200) 
  • Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200).

Azienda o ramo d’azienda (anche se comprensiva di immobili)

  • Imposta di registro: € 200
  • Imposta ipotecaria: € 200 (se comprensiva di immobili) 
  •  Imposta catastale: € 200 (se comprensiva di immobili).

Sono inoltre soggette ad imposta di registro in misura fissa di  200 le seguenti operazioni:

  • aumento del capitale mediante conversione di obbligazioni in azioni;
  • aumento gratuito del capitale  mediante passaggio a capitale di riserve;
  • regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
  • operazioni di società ed enti esteri;
  • fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.

L’oggetto sociale

Chi costituisce una società con scopo di lucro vuole produrre degli utili esercitando, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica che costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto. L’attività economica che svolge la società deve essere un’attività produttiva, a contenuto patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quindi non può limitarsi al mero godimento di beni perché, altrimenti, si avrebbe una comunione.

Scopo della società: di lucro, mutualistico e consortile

L’esercizio di un’attività economica in forma di società finalizzato alla realizzazione di utili per la società che possono essere suddivisi tra i soci, si definisce scopo di lucro. Le società che perseguono questo fine sono: le società di persone e le società di capitali.

Esistono tipi di società che per legge devono perseguire uno scopo mutualistico, cioè di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Le società che perseguono lo scopo mutualistico sono le cooperative.

Tutte le società, tranne le società semplici, possono poi avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Le società che perseguono lo scopo consortile sono i consorzi.

Cessione e affitto d’azienda

Per legge la cessione e l’affitto d'azienda (che può essere esercitata anche in forma individuale) possono essere stipulate solo dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all'epoca non soggette ad alcun controllo. 

Anche in questo caso il ruolo del notaio si esplica nel controllo di legalità preventivo, per cui nel registro delle imprese deve inserire per legge dati certi conformi alla legge e che non danno luogo a contestazioni successive.

Il controllo notarile, infatti, prevede la verifica di una legittima causa del trasferimento, della capacità di agire delle parti, dell’idoneità delle procure e degli altri documenti di legittimazione. Il notaio risponde del contenuto dell’atto sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare. 

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