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Sospensione dei mutui per emergenza Covid-19

Tra le diverse misure economico-finanziarie adottate dal nostro Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus vi è la possibilità di ottenere la moratoria delle rate del mutuo concesso
Sospensione dei mutui per emergenza Covid-19

Tra le diverse misure economico-finanziarie adottate dal nostro Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus vi è la possibilità di ottenere la moratoria delle rate del mutuo concesso per l’acquisto della casa, come prevede il cd. Decreto “Cura Italia”.

Moratoria delle rate
In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, prevede un ampliamento dei benefici introdotti dalla legge n. 244/2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà, cosiddetto “Gasparrini”; il Fondo consente al mutuatario, in caso di comprovate difficoltà economiche, di ottenere la sospensione del pagamento delle rate per  non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non  superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
Il decreto Cura Italia estende tale possibilità a tutti i soggetti che abbiano in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa, anche se lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Autocertificazione del reddito
Per tali ultime categorie di lavoratori, tuttavia, è necessario che venga presentata un’autocertificazione nella quale l’istante dichiari di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 , un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus.
In tal caso la sospensione del pagamento dei ratei è prevista per un periodo di nove mesi dalla domanda da presentare all’Istituto bancario o finanziario che eroga il mutuo.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la  periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Centrale Rischi
L’adesione alla moratoria prevista dal Decreto-legge non comporta alcuna conseguenza negativa per il mutuatario, che non potrà essere segnalato alla Centrale Rischi per i ritardi nei pagamenti.
Ricordiamo che la Centrale Rischi, presso la Banca d’Italia, è un sistema informativo attraverso il quale le banche e gli intermediari finanziari comunicano la “storia creditizia" dei propri clienti, riguardo alle posizioni debitorie degli stessi; tali informazioni consentono agli istituti di credito di valutare l’affidabilità di un soggetto ai fini della richiesta di mutui, finanziamenti, aperture di credito.
La consultazione dei dati disponibili presso la Centrale Rischi è consentita agli intermediari finanziari solo per gli ultimi tre anni, mentre è possibile, per chiunque e senza restrizioni temporali, chiedere alla Centrale Rischi l’accesso agli atti per ottenere le informazioni registrate a proprio nome.

Obbligo di non segnalazione
Per tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, come anticipato, le banche hanno l’obbligo di non segnalare alla Centrale Rischi i ritardi nei pagamenti da parte dei mutuatari che hanno ottenuto la moratoria prevista dal Decreto Cura Italia.
Va detto, tuttavia, che, in base alle indicazioni della Banca d’Italia, possono beneficiare della moratoria solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (cosiddetti clienti in bonis).

 

FONTE: www.notai.it

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